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DICHIARAZIONE DI NASCITA

La denuncia di nascita è l'iscrizione del bambino appena nato nei Registri di Stato civile e la contestuale iscrizione anagrafica presso la residenza dei genitori, se uguale e, se diversa, presso la residenza della madre.

Descrizione

La dichiarazione di nascita di un bimbo appena nato (denuncia di nascita) può essere fatta:

• presso il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all'ufficio nascite del comune dove è avvenuto il parto, con un documento d'identità valido e l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto);

• presso il centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. L'atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi;

• presso il comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza.

Il genitore deve presentarsi all'ufficio nascite del proprio comune di residenza con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.

Per i FIGLI NATI ALL'INTERNO DEL MATRIMONIO, la denuncia di nascita può essere fatta dal padre, dalla madre, da un loro procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da persona che ha assistito al parto.

Per i FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO, la denuncia deve avvenire con la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza di un genitore nel caso in cui solo uno intenda effettuare il riconoscimento.

L'Ufficiale di Stato Civile verifica la regolarità della documentazione prodotta e la competenza a ricevere la dichiarazione, redige l'atto che sottoscriverà insieme a/ai dichiarante/i, inserisce l'atto nel registro delle nascite e comunica l'evento all'anagrafe per i necessari adempimenti di competenza (l'iscrizione anagrafica viene sempre registrata presso il comune di residenza della madre).

 

Se la dichiarazione è resa oltre il termine di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla indicando la motivazione del ritardo e procedendo poi alla segnalazione al Procuratore della Repubblica.

La Legge italiana consente alla madre di rispettare la sua volontà di non essere nominata.

Se i genitori sono stranieri l'attribuzione del cognome e/o del nome, se diversamente regolati rispetto alla normativa italiana, deve essere dichiarata dagli stessi in base alla cittadinanza del nato.

In relazione a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.286 in data 8 novembre 2016, esiste la possibilità di aggiungere il cognome materno con l' accordo fra i genitori.

 

Documenti necessari

• attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.

• documento d'identità in corso di validità.

Informazioni

Termini di conclusione:

Il procedimento ha termine contestualmente alla dichiarazione di nascita resa e sottoscritta dal/i genitore/i.

Normativa di riferimento:

D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

Modalità di avvio:

Istanza di parte