VALIDITÀ DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, i certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni, attestanti stati, fatti e qualità personali non soggetti a modificazioni, hanno validità illimitata (certificati relativi a nascita, morti, ecc).
Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio (residenza, stato di famiglia, ecc).
CERTIFICATI PER USO PRIVATO
Dal 1 gennaio 2012, a seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000).
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici sono obbligati ad accettare l’autocertificazione (vedi modulistica sotto allegata).
Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.
Per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, ecc.) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria.
COSTI DEI CERTIFICATI
I certificati anagrafici sono TUTTI soggetti all’imposta di bollo pari a € 16.00 fin dall’origine, ai sensi del DPR 642/72. Gli stessi possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo solo per gli usi espressamente previsti dalla legge (tabella B del DPR 642/1972) nonché dalle specifiche leggi speciali.
Chi ritiene di avere diritto ad una esenzione, ha sempre l’obbligo di dichiarare la norma che la prevede.
Per tale motivo i certificati anagrafici esenti da bollo, devono riportare l’esatta indicazione della norma che ne giustifica l’emissione in carta semplice.
Si sottolinea che non è rimessa in alcun modo alla discrezionalità dei vari Uffici che richiedono gli atti o dei funzionari che li emettono decidere in merito all’assolvimento o meno dell’imposta, così come non è nella facoltà del richiedente decidere se l’atto va in bollo oppure in carta libera.
L’utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente.
Il rilascio dei certificati è soggetto al pagamento dei diritti comunali (euro 0,52 per i documenti rilasciati in bollo; euro 0,26 per i certificati in carta libera)
COME SI FA
I certificati anagrafici possono essere ottenuti recandosi presso l'Ufficio Anagrafe nel rispetto della Legge anagrafica (1228/1954) e del relativo Regolamento (DPR 223/1989).
La richiesta di rilascio di certificati potrà anche essere effettuata tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
pec: protocollo@pec.comune.vione.bs.it oppure
e-mail: uff.segreteria@comune.vione.bs.it
compilando il modulo sotto allegato e trasmettendolo corredato da un documento di riconoscimento.