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RICHIESTA DI CERTIFICATI ANAGRAFICI

VALIDITÀ DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, i certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni, attestanti stati, fatti e qualità personali non soggetti a modificazioni, hanno validità illimitata (certificati relativi a nascita, morti, ecc).

Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio (residenza, stato di famiglia, ecc).

 

CERTIFICATI PER USO PRIVATO

Dal 1 gennaio 2012, a seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000).

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici sono obbligati ad accettare l’autocertificazione (vedi modulistica sotto allegata).

Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.

Per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, ecc.) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria.

 

COSTI DEI CERTIFICATI

I certificati anagrafici sono TUTTI soggetti all’imposta di bollo pari a € 16.00 fin dall’origine, ai sensi del DPR 642/72. Gli stessi possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo solo per gli usi espressamente previsti dalla legge (tabella B del DPR 642/1972) nonché dalle specifiche leggi speciali.

Chi ritiene di avere diritto ad una esenzione, ha sempre l’obbligo di dichiarare la norma che la prevede.

Per tale motivo i certificati anagrafici esenti da bollo, devono riportare l’esatta indicazione della norma che ne giustifica l’emissione in carta semplice.

Si sottolinea che non è rimessa in alcun modo alla discrezionalità dei vari Uffici che richiedono gli atti o dei funzionari che li emettono decidere in merito all’assolvimento o meno dell’imposta, così come non è nella facoltà del richiedente decidere se l’atto va in bollo oppure in carta libera.

L’utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente.

Il rilascio dei certificati è soggetto al pagamento dei diritti comunali (euro 0,52 per i documenti rilasciati in bollo; euro 0,26 per i certificati in carta libera)

 

COME SI FA

I certificati anagrafici possono essere ottenuti recandosi presso l'Ufficio Anagrafe nel rispetto della Legge anagrafica (1228/1954) e del relativo Regolamento (DPR 223/1989).

La richiesta di rilascio di certificati potrà anche essere effettuata tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

pec: protocollo@pec.comune.vione.bs.it oppure

e-mail: uff.segreteria@comune.vione.bs.it

compilando il modulo sotto allegato e trasmettendolo corredato da un documento di riconoscimento.

 

 

Informazioni

Normativa di riferimento:

Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" D.P.R. n. 223 del 30/08/1989 "Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente". D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, "Disciplina dell'imposta di bollo". D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "testo unico in materia di documentazione l. n. 183/2011

Modalità di avvio:

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